Brevetti: un prodotto non riproducibile può comunque costituire “stato dell’arte”

Nel diritto dei brevetti, la delimitazione dello stato dell’arte rappresenta un passaggio cruciale per valutare la validità di una privativa. Una recente decisione dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) è intervenuta chiarendo che anche un prodotto non riproducibile può rientrare nello stato dell’arte, purché sia stato reso accessibile al pubblico.

Indice:
  • Il concetto di stato dell’arte nella brevettazione
  • La decisone dell’EPO
  • Estensione del principio all’attività inventiva
  • Il caso concreto: composizioni polietileniche
  • Conclusioni e impatti pratici

 

Il concetto di stato dell’arte nella brevettazione

Com’è noto, ai fini della brevettazione è fondamentale stabilire cosa appartenga allo stato dell’arte – cosa, cioè, sia generalmente noto o agevolmente accessibile – e cosa no, poiché solo ciò che è nuovo e non ovvio rispetto alle conoscenze precedenti può essere validamente brevettato. Su questo tema, di grande rilievo pratico, è intervenuta una recente decisione dell’Ufficio Brevetti Europeo.

 

La decisione dell’EPO

La recente decisione T 1044/23 del 24 settembre 2025 della Commissione tecnica di ricorso dell’EPO (Ufficio Brevetti Europeo) ha chiarito, a riguardo, una questione molto importante: anche un prodotto commerciale accessibile al pubblico ma non completamente riproducibile può costituire “stato dell’arte” noto, in linea con quanto precedentemente stabilito dalla Camera di Ricorso Allargata (decisione G 1/23).

In primo grado, la Divisione di opposizione aveva escluso che due prodotti commerciali potessero costituire stato dell’arte, poiché il loro metodo di produzione non era noto e non era possibile realizzarli in maniera esatta.

La Commissione di ricorso ha però totalmente disatteso la precedente decisione, richiamando espressamente la citata sentenza G 1/23, secondo cui un prodotto immesso sul mercato prima della data di deposito di una domanda di brevetto non può essere escluso dallo stato dell’arte solo perché non è possibile riprodurlo. È sufficiente che il prodotto sia stato reso accessibile al pubblico, anche in assenza delle informazioni necessarie a replicarne il processo produttivo.

 

Estensione del principio all’attività inventiva

Questa importante decisione va oltre il tema della novità, incidendo anche sul requisito dell’attività inventiva. La Commissione chiarisce infatti che un prodotto non riproducibile può comunque essere selezionato – nel processo di valutazione della validità della privativa – come l’anteriorità più prossima (la c.d. “closest prior art”).

 

Il caso concreto: composizioni polietileniche

Nel caso concreto – che si riferisce ad una composizione polietilenica per lo stampaggio ad iniezione – i prodotti in questione erano ben noti per le loro proprietà meccaniche e di processabilità, il che li rendeva un punto di partenza realistico nel settore delle composizioni di polietilene. Il fatto, però, che la loro esatta modalità produttiva fosse non riproducibile, pur non impedendo di ritenere tali prodotti la closest prior art più prossima per l’esperto del settore, incideva di fatto sulla fase successiva: vale a dire la valutazione dell’ovvietà della soluzione brevettata. La Commissione ha infatti ritenuto che l’esperto del settore non sarebbe stato in grado, senza sforzi sperimentali ingiustificati, di giungere alla soluzione brevettata partendo da ciò che era noto di tali prodotti, vale a dire di modificare la densità della composizione mantenendo gli altri parametri entro gli intervalli rivendicati.

 

Conclusioni e impatti pratici

Questa decisione conferma l’orientamento europeo: la disponibilità pubblica di un prodotto è ciò che conta per includerlo nello stato dell’arte, mentre la sua riproducibilità, o meno, rileva per l’analisi dell’originalità di un successivo oggetto rivendicato.

È necessario tenere conto di questo principio, perché i suoi impatti risultano rilevanti sulle strategie brevettuali e sui contenziosi futuri.

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