La valutazione dell’originalità e della violazione di un design rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi del diritto dei modelli. Sebbene i criteri applicativi siano chiaramente definiti dalla normativa italiana ed europea, la loro concreta applicazione richiede un’attenta analisi dell’impressione generale suscitata sul cosiddetto “utilizzatore informato”. Una recente decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO offre un’importante chiave di lettura operativa, chiarendo il peso da attribuire agli elementi comuni di settore e alle differenze estetiche distintive.
Il criterio dell’impressione generale d’insieme
Com’è noto sia la legge italiana che il Regolamento Europeo sui Modelli o Design stabiliscono che per valutare sia l’originalità che la violazione di un design occorre procedere ad un esame complessivo che verifichi (quanto, al primo giudizio, quello di validità), se l’impressione esteriore globale fornita dal modello ad un utilizzatore attento (il c.d. “utilizzatore informato”) sia oggettivamente diversa da quelle anteriori liberamente disponibili e (quanto al secondo giudizio, quello di violazione del design) se il modello contestato fornisca a sua volta, allo stesso soggetto, un’impressione generale d’insieme non dissimile dal design protetto.
Tutto ciò è naturalmente molto chiaro in teoria, ma in concreto – fatta eccezione per i casi (rari) di assoluta identità – è quasi sempre molto difficile valutare se un modello riproduce effettivamente la stessa impressione generale d’insieme di un design registrato e ne costituisce in tal modo un’effettiva violazione.
Il caso concreto e la decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO
Sul punto, è intervenuta, recentissimamente, la Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con una importante pronuncia chiarificatrice (caso R 179/2025-3). La Commissione ha infatti confermato che, quando i modelli in conflitto condividono elementi comuni e tipici di un certo settore, sono le differenze estetiche originali a determinare l’impressione generale dell’utilizzatore informato (e, quindi, la sussistenza o meno di contraffazione).
Nel caso specifico – relativo al settore calzaturiero – il disegno o modello contestato e alcuni modelli anteriori presentavano una serie di similitudini, come la presenza di stringhe, un collare in tessuto e una suola che si assottiglia dal tallone alla punta, che la Commissione ha riconosciuto come tratti diffusi nel settore e caratteristiche note, cui l’utilizzatore informato non presterà particolare attenzione.
La Commissione di Ricorso ha invece attribuito rilievo determinante alle differenze visibili e percepibili durante il normale uso del prodotto. Tra gli altri elementi, sono stati considerati di impatto sull’impressione generale: la lavorazione della tomaia (liscia nel design contestato, articolata con diversi motivi nei modelli anteriori), il contrafforte (più marcato e separato nei modelli anteriori, integrato nella tomaia nel design contestato), il diverso numero degli occhielli per le stringhe, la punta (rinforzata nei modelli anteriori e assente nel design contestato) e una linguetta ad anello (presente solo nel modello contestato).
Considerando quindi l’insieme degli elementi rilevanti, la Commissione ha concluso che i disegni o modelli in conflitto non suscitavano la medesima impressione generale d’insieme e quindi l’uno non costituiva violazione dell’altro.
Implicazioni pratiche per la tutela dei design
Questa decisione costituisce concreta applicazione di una regola fondamentale in tema di modelli, quella per cui gli elementi comuni e tipici di un certo settore hanno un peso ridotto nella valutazione dell’impressione generale, mentre le differenze estetiche originali e visibili all’utilizzatore informato assumono un ruolo determinante.
Per i titolari di design registrati ciò conferma che la tutela può essere assicurata anche in presenza di caratteristiche ricorrenti, purché l’elaborazione estetica presenti elementi distintivi idonei a generare un’impressione generale diversa rispetto ai modelli già noti.
Naturalmente per la concreta applicazione di questo principio, è indispensabile affidarsi a professionisti esperti del settore capaci di individuare e valorizzare le differenze estetiche significative già in fase di registrazione del design.