Brevetti: chi agisce in contraffazione non ha l’onere di allegare il problema tecnico risolto, né le modalità della relativa soluzione

La Corte Suprema chiarisce i limiti gli oneri del titolare in caso di azione per contraffazione brevettuale.

Una recente decisione della Corte Suprema ha chiarito che il titolare di un brevetto che agisce per contraffazione non ha l’onere di indicare lo specifico problema tecnico risolto, né le modalità con cui è stata trovata la soluzione. In questo articolo analizziamo questo importante principio giurisprudenziale, partendo dal concetto di “problema tecnico oggettivo” fino alle implicazioni pratiche nei giudizi di contraffazione.

Indice
  • Brevetto e “problema tecnico oggettivo”
  • La sentenza della corte suprema: il caso pratico
  • Quali sono gli oneri del titolare del brevetto
  • Conclusioni: l’importanza di una corretta redazione del brevetto
Brevetto e “problema tecnico oggettivo”

Nel sistema brevettuale, l’invenzione viene comunemente definita come una nuova e originale soluzione a un determinato problema tecnico. Tuttavia, I connotati di tale problema e della sua soluzione vanno desunti oggettivamente dalle rivendicazioni brevettuali eventualmente integrate dalla descrizione e dai disegni.

Si parla, in questo senso, di “problema tecnico oggettivo”, poiché non viene lasciato all’interpretazione ed esposizione soggettiva dell’inventore.

La sentenza della corte suprema: Il caso pratico

La Corte Suprema, con ordinanza n° 17314 del giugno scorso, ha trattato un caso in cui la Corte d’Appello aveva confermato decisione dei giudici di primo grado e ribadito la nullità del brevetto azionato, posto che il relativo titolare (appellante per contraffazione), nel proporre appello, non aveva fornito l’indicazione dello specifico problema tecnico risolto, né delle modalità di soluzione.

La decisione della Corte d’Appello è stata però cassata dalla Suprema Corte che ha evidenziato come l’ambito protettivo del brevetto debba essere determinato o in ragione del tenore delle rivendicazioni, che vanno interpretate e chiarite alla luce della descrizione e dei disegni brevettuali.

Pertanto, è il giudice, con l’aiuto di un consulente tecnico, che deve determinare il problema tecnico oggettivo proposto dal brevetto e la relativa idea di soluzione e stabilire quindi se il prodotto o processo contestato affrontino il medesimo problema proponendo la medesima soluzione o comunque una soluzione equivalente, sussistendo in tal caso la contraffazione.

Quali sono gli oneri del titolare del brevetto

Una volta che il brevetto è concesso, esso beneficia di una presunzione di validità. Tuttavia, in caso di violazione, il titolare non ha quindi l’onere di spiegare in dettaglio il problema tecnico risolto, né di fornire informazioni aggiuntive sulle modalità di soluzione.

Il titolare del brevetto, d’altra parte, non può, in corso di causa, modificare il problema tecnico oggettivo posto dal brevetto né l’idea di soluzione originariamente proposta (che può, solo eventualmente, limitare).

Il titolare ha invece a monte l’onere di redigere correttamente la domanda di brevetto, individuando e descrivendo il problema tecnico e la soluzione proposta, rivendicando quindi la sua nuova ed originale soluzione.

Conclusioni: l’importanza di una corretta redazione del brevetto

Il caso esaminato sottolinea l’importanza di una corretta e accurata redazione del brevetto, che deve individuare chiaramente il problema tecnico e la relativa soluzione.

Pertanto, è fondamentale che il titolare del brevetto, in fase di deposito, lavori a stretto contatto con esperti consulenti brevettuali per garantire che esso sia redatto in modo da difendere efficacemente i propri diritti, evitando contestazioni o incertezze che potrebbero sorgere in un’eventuale azione legale.

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