I criteri di novità e conoscibilità nei disegni e modelli industriali
Quando è possibile difendersi in caso di predivulgazione.
Nel mondo della proprietà industriale, il requisito della novità è fondamentale per ottenere un titolo valido di protezione. Tuttavia, per i disegni e modelli industriali, tale requisito è regolato con maggiore elasticità rispetto, ad esempio, ai brevetti.
Questo articolo approfondisce l’effetto invalidante della predivulgazione e spiega quali strumenti di difesa può utilizzare il titolare del design per opporsi a una richiesta di nullità.
Indice:
- Quando la predivulgazione nei disegni e modelli industriali invalida il titolo?
- Quando è possibile difendersi?
- Il Tribunale di Venezia ribadisce i principi di tutela
- Conclusioni: attenzione alla predivulgazione
Quando la predivulgazione nei disegni e modelli industriali invalida il titolo?
Per ottenere una registrazione valida di un design o di un modello, questo deve rispettare il requisito della novità: non deve essere stato reso pubblico prima della data di deposito della domanda. La novità non viene però pregiudicata dalle divulgazioni realizzate, dal titolare o dai suoi aventi causa, durante i 12 mesi antecedenti il deposito della domanda di registrazione: le divulgazioni più antiche (anche da parte dello stesso titolare del design) provocano invece la nullità del titolo.
Quando è possibile difendersi?
A questo proposito, è necessario precisare che – solo per quanto riguarda i design – secondo la Corte di Giustizia dell’UE, “un disegno o modello si considera divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi”. Anche nel caso di divulgazioni avvenute anteriormente ai 12 mesi precedenti il deposito è quindi consentito difendersi dal possibile annullamento del design dando prova (o comunque fornendo dimostrazione molto plausibile) del fatto che gli asseriti fatti costitutivi della predivulgazione non erano comunque conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato dell’Unione Europea (art. 7 del Regolamento Design UE e art. 34 della legge italiana – cpi). La disciplina esclude, inoltre, dall’effetto distruttivo della novità quelle divulgazioni non oggettivamente conoscibili dagli ambienti specializzati dell’Unione Europea del settore in cui il prodotto oggetto di design si colloca.
Per “ambienti specializzati” si intendono quelli che trattano commercialmente, o per professione o collezionismo, quella tipologia di prodotti.
Il Tribunale di Venezia ribadisce i principi di tutela
Le suddette regole sono state ribadite, da ultimo, anche da una recente sentenza della Sezione Imprese del Tribunale di Venezia (causa 10799/2022). Nel caso specifico la Corte ha poi optato per la dichiarazione di nullità del modello oggetto del contenzioso, ma sta di fatto che gli stessi giudici hanno confermato i principi sopra sintetizzati, i quali quindi offrono al titolare di una registrazione di design non poche possibilità di difendersi da una domanda di nullità del proprio titolo, anche quando egli stesso lo abbia divulgato anteriormente ai 12 mesi precedenti il deposito della domanda, contrariamente a quando previsto, per esempio, per i brevetti d’invenzione o per i modelli di utilità.
Conclusioni: attenzione alla predivulgazione
Per concludere, è bene che gli interessati tengano opportunamente conto quando intendono comunque cercare di tutelare quanto da loro stessi predivulgato.
È importante fare attenzione alla divulgazione precedente a un deposito poiché nei casi di modelli di utilità o (peggio) di brevetti d’invenzione non si ha alcuna possibilità di salvezza dall’annullamento. Invece, optando per un design, esiste, sì, una maggiore elasticità e flessibilità e quindi potrebbe sussistere qualche possibilità di ottenere un valido titolo per quanto riguarda il requisito della novità.