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La valorizzazione dei diritti di proprietà industriale

LA VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI C.D. BENI IMMATERIALI (BREVETTI, KNOW-HOW, MARCHI ECC.) COME IMPORTANTE STRUMENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FISCALE, DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E DELLE SCELTE FINANZIARIE DELL’IMPRESA

Tradizionalmente la valutazione economica di beni immateriali si rende necessaria:

  • in generale, nel caso di cessioni o di licenze di brevetti, marchi, copyright, know-how ed altri simili diritti di proprietà industriale ed intellettuale
  • nel caso di operazioni di compravendita di aziende o partecipazioni, oppure nel caso di altre operazioni di gestione straordinaria, quali i conferimenti di azienda o di rami aziendali, le fusioni e le scissioni societarie, quando i complessi aziendali ricomprendano tali beni.

In tutti questi casi, risulta infatti indispensabile (pena il verificarsi di grossi squilibri nella concreta posizione dei contraenti) attribuire a detti beni un valore economico che contemperi gli interessi delle parti e che rifletta evidentemente gli obiettivi per i quali la valutazione è realizzata.

In proposito, il nostro studio ha sviluppato negli anni una notevole esperienza in materia di valutazione di brevetti, marchi, copyright, know-how, licenze, etc. con riferimento all’operatività cui sopra si è accennato, avvalendosi di qualificate competenze in materia economico-finanziaria, che integrano quelle strettamente tecnico-legali.

È poi noto – ed estremamente rilevante, per le sue assai interessati implicazioni finanziarie - che da alcuni anni il legislatore fiscale ha avviato un programma destinato a far emergere nei bilanci delle imprese i maggiori valori di attività immateriali Anche la “Finanziaria 2006” aveva infatti confermato la possibilità di rivalutazione dei beni delle imprese, introdotta originariamente con Legge 21 novembre 2000, n.342 (GU 276 del 25.11.2000) e regolamentata con Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16.11.2000.

Con riferimento ai beni immateriali, sono risultati rivalutabili i diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio, i diritti di brevetto per invenzione o modello ed i diritti di copyright, i marchi d’impresa, know-how e le licenze aventi ad oggetto tali beni, nonchè altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorchè non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che sono ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

La rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Con riferimento al valore, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene.

Sull’importo della rivalutazione è dovuta notoriamente una imposta sostitutiva pari al 12%, ma il vantaggio fiscale è evidente (e spesso assai rilevante) consistendo nel rapporto fra l’onere immediato per imposta sostitutiva e il beneficio futuro pari al 37,25% (aliquote Ires+Irap) in termini di maggiori ammortamenti a fronte dei più elevati valori fiscalmente riconosciuti.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono naturalmente indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede i limiti fissati. In proposito è pertanto sempre opportuno – anche a fronte di qualunque possibile contestazione, che la rivalutazione venga fondata anche su una perizia estimativa indipendente.

Anche in questo ambito lo studio ha fornito la propria assistenza alle numerose società che hanno ritenuto di sfruttare il beneficio fiscale accordato dalla legge, con valutazioni indipendenti che hanno supportato le decisioni in materia di rivalutazioni assunte dagli amministratori con il consenso del collegio sindacale, ove presente. Nel caso in cui la “Legge Finanziaria 2007” confermasse anche per il prossimo anno questo beneficio, lo studio si farà carico di allertare tempestivamente la propria clientela, onde valutare le nuove eventuali opportunità di rivalutazione.

Ma le motivazioni che operativamente possono giustificare una valutazione della proprietà intellettuale possono essere anche altre, alle quali meno di frequente si tende a prestare attenzione. Ciascuna di queste motivazioni richiede brevi ma specifiche illustrazioni monografiche, che lo studio tratterà nelle proprie periodiche Newsletters.

Pensiamo ad esempio ai problemi connessi alla prossima entrata in vigore delle cosiddette regole di “BASILEA 2”, di cui molto si è parlato negli ultimi tempi, che investono il rapporto tra banche e imprese con riferimento al tema dei finanziamenti e quindi della valutazione del rischio e del merito di credito. Le novità significative che entreranno in vigore il prossimo anno consistono nell’aver previsto normativamente una misurazione dei rischi delle banche (e quindi del patrimonio assorbito a fronte di quei rischi) molto più raffinata e coerente con il livello dei rischi medesimi, basata su sistemi di rating interni che riflettono la probabilità di insolvenza del debitore. Il rating sarà quindi, sempre più, un indicatore di sintesi che contribuirà a definire la disponibilità delle banche a concedere credito e il prezzo al quale detto credito sarà concesso. E’ evidente che il rating rifletterà il rischio percepito dalla banca, così come desumibile da tutte le informazioni di cui la banca dispone, sia di tipo qualitativo, sia di tipo quantitativo. Queste ultime sono tratte dai bilanci delle imprese, i cui equilibri patrimoniali, finanziari ed economici saranno considerati sempre più rilevanti nella fissazione dei tassi di interesse per la clientela e nella stessa decisione della banca sull’entità dei fidi da accordare.

Ed è proprio qui che si rivela il collegamento, importantissimo, con il tema della valutazione dei beni immateriali (brevetti, marchi, copyright, know-how e simili iscritti o non iscritti a bilancio). Nel caso di diritti di proprietà intellettuale iscritti a bilancio per importi relativamente modesti potrebbe risultare assai opportuno far emergere i maggiori valori economici attribuibili a tali beni al fine di migliorare i livelli di patrimonializzazione dell’impresa, grazie alla costituzione di riserve di rivalutazione. In tal modo – a parità di altre condizioni - ne risentirebbe favorevolmente il rating attribuito dalle banche all’impresa, con benefici economici e finanziari non trascurabili, che si aggiungerebbero agli eventuali benefici fiscali nel caso di una riconferma delle precedenti norme agevolative in tema di rivalutazione dei beni delle imprese.

Nel caso di beni immateriali non iscritti a bilancio, una valutazione economica si rende comunque utile per supportare le istruttorie bancarie con informazioni extra-contabili, cui opportunamente dare adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio e/o nella relazione sulla gestione, destinate a dare evidenza dell’esistenza di importanti asset aziendali capaci di meglio qualificare e valorizzare le prospettive aziendali.

Sempre nel caso di beni immateriali non iscritti a bilancio, possono sempre essere studiate operazioni di gestione straordinaria destinate a far emergere quei valori, ad esempio mediante cessioni o conferimenti di rami contenenti gli intangibili di cui si tratta, anche nella prospettiva - cui poc’anzi si accennava – legata alle novità di “Basilea 2”.

Queste problematiche vanno naturalmente affrontate, caso per caso, con specifico approfondimento.

Altre ancora, poi, sono le nuove opportunità di finanziamento per l’impresa grazie alla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale. Si pensi, ad esempio, alla relativamente recente affermazione del c.d. lease-back sui marchi, che, in sintesi, consiste nell’interessante possibilità di finanziarsi cedendo ad un istituto di credito (previa valutazione specialistica del relativo valore) i propri marchi e stipulando quindi con quest’ultimo un contestuale contratto di locazione finanziaria.

Lo Studio ed i suoi esperti sono a disposizione per fornire alla clientela una consulenza globale in tema di protezione, valorizzazione, valutazione e finanziamento della proprietà intellettuale, supportando le richieste di finanziamento indirizzate alle banche, o alle società di leasing attive su questo segmento, anche con gli indispensabili profili valutativi.